Lavoro in casa che fai agevolazione che trovi. Dal 1° luglio prossimo e fino alla fine del 2021 salvo proroghe sarà possibile fruire del cosidetto super ecobonus, consistente in detrazioni fiscali che possono arrivare a coprire addirittura il 110% della spesa sostenuta, con rimborsi in cinque anni.
Il messaggio che è passato su alcuni media, soprattutto in televisione dove i tempi compressi spesso costringono a sintetizzare al massimo le informazioni veicolandole in maniera non del tutto corretta, è che genericamente sarà possibile ristrutturare casa gratis, anzi guadagnandoci.
Non è proprio così e in realtà chi è interessato a fare i lavori deve compiere una sorta di slalom tra le norme fiscali. Cerchiamo di orientarci
Quando spetta sempre
Il super eco bonus come dicevamo consiste in un rimborso sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta per tre fattispecie identificate dall’art.119 del decreto rilancio.
Si tratta, citiamo per esteso il testo dl decreto, di:
1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
Quando si applicano
Gli interventi sono possibili in condominio (1 e 2) o nelle abitazioni unifamiliari (1 e 3). In condominio sono possibili per le seconde case mentre nelle unità indipendenti stando al testo in vigore (che però deve passare al vaglio del Parlamento dove sono attese modifiche: un emendamento M5S, per esempio, allarga l’ecobonus al 110% anche alle seconde case «non di lusso» ) la detrazione del 110% scatta solo se si tratta dell’abitazione principale del contribuente (serve quindi il requisito della residenza).
Nel primo caso si tratta della coibentazione termica dell’edificio e il tetto massimo di spesa detraibile è di 60mia euro per ogni unità immobiliare (in condominio il tetto quindi vale per ogni singolo appartamento) nel secondo e terzo della sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno non solo più efficiente ma che adempia anche alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento dell’edificio con tetto massimo di detraibilità che scende a 40mila euro.
In tutti i casi è necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o di una sola se tecnicamente non è possibile far di meglio. Il miglioramento va documentato con due Ape (attestazione di prestazione energetica) redatto uno prima dei lavori e il secondo al termine.
Gli altri interventi: il vecchio ecobonus resta in vigore
L’ecobonus attualmente in vigore (e che rimarrà comunque attivo ancora fino a tutto l’anno prossimo) prevede anche una serie di interventi (ad esempio l’installazione di schermi solari e la sostituzione degli infissi) agevolati , ma con bonus che arrivano al massimo al 65% nelle unità immobiliari singole e al 75% in condominio con restituzione fiscale in 10 anni.
Tutti questi lavori possono però rientrare nel super ecobonus se compiuti insieme a una delle tre fattispecie di cui abbiamo detto sopra.
Pertanto l’ecobonus attualmente in vigore andrà utilizzato per infissi, tende da sole ecc quando non si compiono anche lavori che appartengono alle tre categorie sopra ricordate, oppure quando i lavori riguardino immobili esclusi dall’agevolazione più generosa, come gli edifici non residenziali o le unità indipendenti seconda casa.